Codice Deontologico

ASSOCIAZIONE ITALIANA RIVENDITORI E POSATORI PAVIMENTI LEGNO E AFFINI – “FEDERPARQUET”

CODICE DEONTOLOGICO

 SEZIONE I

 PRINCIPI GENERALI

ART. 1. Ambito di applicazione.

Il rispetto delle norme etiche e deontologiche sancite dal presente Codice è obbligatorio per tutti gli associati FEDERPARQUET, sia nei loro reciproci rapporti, sia nei confronti dei terzi.

ART. 2. Potestà disciplinare.

La funzione ed il potere di sottoporre l’associato a procedimento disciplinare e di irrogare le eventuali sanzioni disciplinari per violazione delle regole etiche e deontologiche spetta all’organo disciplinare individuato dalla sezione IV del presente Codice.

Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti, nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione.

ART. 3. Volontarietà dell’azione.

La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva, valutata alla stregua del complessivo comportamento tenuto.

Quando siano mossi vari addebiti nell’ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.

ART. 4 Doveri di probità, dignità e decoro.

L’associato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.

È sottoposto a procedimento disciplinare l’associato cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.

L’associato è soggetto a procedimento disciplinare anche per fatti anche non riguardanti l’attività di categoria, quando si riflettano sulla sua reputazione o compromettano l’immagine dell’Associazione.

ART. 5. Doveri di lealtà, correttezza e fedeltà.

L’associato deve svolgere la propria attività nel rispetto dei doveri di lealtà e correttezza.

Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’associato che compia atti contrari all’interesse del proprio cliente e che possa danneggiare l’immagine dell’Associazione.

ART. 6. Dovere di diligenza.

L’associato deve adempiere ai propri doveri tecnici e professionali con la massima diligenza.

ART. 7. Dovere di riservatezza.

È dovere fondamentale dell’associato mantenere la riservatezza sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui pervenute nell’ambito dello svolgimento dell’incarico, salve le necessità inerenti lo svolgimento della prestazione.

L’associato è tenuto a garantire il rispetto della riservatezza anche da parte dei propri dipendenti e collaboratori.

ART. 8. Dovere di competenza e di indipendenza.

L’associato non deve accettare incarichi o commissioni che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza tecnica e professionale e con idonea organizzazione di mezzi e personale.

L’accettazione di un determinato incarico o commissione fa presumere la competenza a svolgerlo; in caso di sopravvenuta difficoltà nello svolgimento della prestazione, l’associato deve informare il proprio cliente, rappresentandogli la possibilità di sostituirlo con altro tecnico professionista.

Nell’esercizio della propria attività, l’associato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni, senza tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.

ART. 9. Dovere di aggiornamento professionale.

L’associato deve curare in maniera costante e permanente la propria formazione e preparazione tecnico-professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze nei settori in cui svolge la propria attività.

L’associato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione ad iniziative culturali, tecniche e scientifiche delle attività di categoria.

Costituisce inderogabile dovere deontologico dell’associato quello di rispettare quanto disposto dal titolo III del presente Codice.

ART. 10. Pubblicità.

È consentita agli associati ogni forma di pubblicità informativa e commerciale, purché non trascenda in manifestazioni di volgarità, né in millantate conoscenze o abilitazioni tecnico-professionali in realtà inesistenti o non ancora conseguite.

È vietata senza eccezioni la pubblicità comparativa e ogni altra forma di pubblicità lesiva del decoro dell’Associazione.

ART. 11. Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive.

Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’associato deve evitare l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti dei colleghi e dei terzi.

La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l’infrazione della regola deontologica.

ART. 12. Uso del marchio dell’Associazione

Gli associati potranno utilizzare il marchio depositato dall’Associazione nelle forme e secondo le modalità prescritte dal Regolamento Interno per l’utilizzo del marchio.

È vietata senza eccezioni la concessione a terzi dell’utilizzo del marchio, che dovrà distinguere solo ed esclusivamente la attività degli associati.

ART. 13. Ambiente e Lavoro.

L’associato è tenuto ad adottare procedure e controlli atti a salvaguardare i lavoratori e l’ambiente dall’esposizione a sostanze nocive e inquinanti, con particolare riguardo al controllo delle sostanze lesive per l’ambiente, nonché ad aggiornarsi in maniera costante sulle migliori tecniche e tecnologie in materia.

ART. 14. Ubicazione della propria attività professionale.

L’Associato ha il dovere di comunicare tempestivamente alla sede centrale dell’Associazione eventuali variazioni di indirizzo, numeri telefonici ed altri recapiti anche telematici.

SEZIONE II

RAPPORTI CON I COLLEGHI, CON L’ASSOCIAZIONE E CON I DIPENDENTI

ART. 15. Rapporto di colleganza.

L’Associato deve mantenere nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a rispetto, correttezza e lealtà.

L’associato al quale viene commissionata una prestazione in sostituzione di un’altra ditta operante in precedenza deve, prima di dare il proprio assenso, acquisire tutte le informazioni necessarie al fine di effettuare una corretta valutazione delle problematiche esistenti.

Nel caso di cessazione dell’incarico l’associato dovrà attivarsi per agevolare il più possibile il subentro del nuovo operatore.

ART. 16. Rapporti con l’Associazione.

L’Associato ha il dovere di collaborare con l’Associazione sia a livello nazionale che a livello territoriale, con la Delegazione di appartenenza, per l’attuazione delle finalità istituzionali.

L’Associato impegnato nell’organizzazione dirigenziale dell’Associazione deve svolgere l’incarico con diligenza, imparzialità e nell’esclusivo interesse della stessa.

I rapporti con gli organi dirigenziali devono essere improntati a dignità e rispetto reciproci.

ART. 17. Rapporti con dipendenti e collaboratori.

L’Associato deve assicurare l’applicazione ai propri dipendenti e collaboratori l’applicazione dei CCNL aggiornati relativi alla loro posizione, nonché il pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

SEZIONE III

FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI ASSOCIATI

ART. 18. Piano dell’offerta formativa.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, avvalendosi dell’opera del Comitato Tecnico Scientifico, predispone entro il 31 Ottobre di ogni anno un piano avente ad oggetto l’offerta formativa riguardante l’anno successivo; per l’anno 2022, l’offerta formativa sarà predisposta entro il 31 marzo 2022 dal solo Consiglio Direttivo Nazionale, in attesa della costituzione del Comitato Tecnico Scientifico.

Possono essere altresì organizzati nel corso dell’anno eventi formativi non previsti nel piano.

La cura e l’onere degli aspetti economici e finanziari necessari all’organizzazione delle singole iniziative rimane in capo a FEDERPARQUET  che fissa i costi dei corsi, incassa le quote di iscrizione per ciascuna iniziativa e le utilizza per sostenere tutte le spese necessarie all’attuazione delle  iniziative e dei programmi formativi che verrà demandata ad apposita società di formazione.

ART. 19. Iscrizione e modalità di svolgimento degli eventi formativi.

L’iscrizione alle singole iniziative formative predisposte dall’Associazione e gestite dal Comitato Tecnico può essere effettuata secondo le modalità di volta in volta indicate nelle circolari informative che verranno trasmesse agli iscritti.

Per ciascun evento formativo può essere previsto un numero massimo di partecipanti, laddove ciò sia necessario per garantire l’efficacia didattica dell’iniziativa, o sia conseguente alla disponibilità delle aule.

L’iscrizione è consentita fino ad esaurimento dei posti disponibili e secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

L’iscrizione è subordinata al pagamento del corrispettivo nella misura stabilita dal Comitato Tecnico.

La frequenza dei corsi viene verificata dal Presidente e dal Comitato Tecnico Scientifico, tramite registro delle presenze messo a loro disposizione o mediante diverse modalità di controllo successivamente o appositamente deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Gli eventi formativi possono essere successivamente ripetuti onde consentire la partecipazione di tutti gli associati interessati.

Gli eventi formativi sono frequentabili secondo le modalità definite dal Centro Servizi (aula, e-learning, audiovisivi ecc.) e comunque evidenziate al momento della promozione del corso/evento.

ART. 20. Crediti formativi; attestato di frequenza e superamento della prova finale.

La partecipazione agli eventi ed ai corsi formativi farà acquisire ai partecipanti un numero di almeno 2 crediti formativi per ogni ora di frequenza.

È fatto obbligo agli associati di acquisire, per ciascun anno, un numero minimo di crediti pari a 16, ossia pari a complessive ore 8 di frequenza.

ART. 21. Relazione annuale ed allegati.

Entro il 10 dicembre di ciascun anno, gli associati dovranno trasmettere alla sede centrale dell’Associazione, rigorosamente via e-mail certificata (P.E.C.), la documentazione attestante la frequenza ai corsi ed il superamento del relativo esame finale nel rispetto di quanto stabilito all’articolo precedente.

Suddetta documentazione dovrà essere accompagnata da una brevissima relazione che indichi quali corsi ed eventi si sono specificatamente seguiti, l’Ente organizzatore ed il periodo di frequenza.

ART. 22. Valenza deontologica della formazione permanente.

Il mancato rispetto da parte degli associati delle prescrizioni stabilite agli articoli 18, 19, 20 e 21 costituisce illecito disciplinare, salvo che l’Associato documenti adeguatamente di non aver potuto ottemperare ai suddetti obblighi a causa di ragioni oggettive; sull’efficacia della giustificazione decide la Presidenza, senza formalità.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

ART. 32. Entrata in vigore.

Il presente Codice entra in vigore contestualmente alla costituzione dell’Associazione.

Esso verrà depositato presso la sede centrale dell’Associazione e pubblicato sul sito ufficiale della stessa.

ART. 33. Norma di chiusura.

Le disposizioni del presente Codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali di condotta ivi espressi.