Statuto

ASSOCIAZIONE ITALIANA RIVENDITORI E POSATORI PAVIMENTI LEGNO E AFFINI –

“FEDERPARQUET”

TITOLO I – COSTITUZIONE, SCOPI ED AUTONOMIA DELL’ASSOCIAZIONE

  1. Denominazione, ambiti di rappresentanza e sedi
    E’ costituita l’Associazione di diritto privato denominata FEDERPARQUET per le aziende, piccole e
    medie, secondo la definizione datane dall’Unione Europea, che distribuiscono, vendono, installano o
    eseguono manutenzioni e riparazioni di pavimenti, ad esclusione di ceramici e lapidei.
    L’Associazione elegge la propria sede legale in Sesto San Giovanni, viale T.A. Edison,50.
    L’Associazione ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2051 (duemilacinquantuno) e sarà prorogata
    automaticamente alla scadenza per ulteriori 50 (cinquanta) anni, salva espressa ed apposita delibera in
    senso contrario dell’Assemblea degli Associati.
    L’Associazione può spostare ed aprire nuove sedi operative e punti di informazione sul territorio
    nazionale ed estero.
     
  2. Scopi dell’Associazione
    FEDERPARQUET opera come libera Associazione di categoria e non ha fini di lucro.
    In qualità di soggetto orientato a favorire lo sviluppo e la promozione del settore rappresentato,
    nell’interesse generale degli associati, l’Associazione si prefigge i seguenti scopi:
  3. studiare i problemi di carattere operativo e normativo che interessano le aziende associate;
  4. costituire comitati tecnici per la partecipazione attiva ai lavori presso gli enti normatori italiani e
    stranieri, per lo studio e la formulazione di norme e regolamenti;
  5. promuovere corsi di formazione professionale regionali specifici per la qualificazione del settore;
  6. promuovere la certificazione di qualità, sicurezza e ambiente per le aziende associate, anche
    attraverso l’istituzione di apposite strutture o consorzi; favorire lo studio e la costituzione di un
    marchio di qualità volontario e non esclusivo possibilmente certificato da Enti terzi;
  7. sviluppare rapporti con altre Associazioni di categoria italiane e straniere, anche a livello
    partecipativo;
  8. promuovere manifestazioni e periodici nell’interesse della categoria;
  9. favorire la partecipazione dell’Associazione a fiere, mostre e convegni;
  10. prestare servizi ed assistenza agli associati, singolarmente presi od in generale, in forma diretta
    o indiretta, eventualmente attraverso società di servizi, anche attivando specifiche convenzioni.
  11. fornire indicazioni orientative non vincolanti in materia di quotazioni di mercato in genere;
  12. espletare ogni altro compito che dalle leggi o dalle delibere degli organi competenti le venga
    affidato;
  13. analizzare prodotti d’uso nel settore contenenti sostanze potenzialmente pericolose per la
    salute e condividerne i risultati con gli associati;
  14. promuovere lo studio e la realizzazione di un patentino per l’impiego dei prodotti chimici;
  15. adozione principi ESG per garantire la sostenibilità dell’operato dei nostri associati;
  1. Autonomia dell’Associazione
    L’Associazione è dotata di autonomia decisionale, operativa e rappresentativa verso i terzi, nel rispetto
    del presente Statuto, dei Regolamenti Interni vigenti e di futura approvazione, del Codice Deontologico
    e dei limiti rispettivamente sanciti dai predetti.
    L’Associazione è apolitica ed apartitica; può aderire ad altre organizzazioni o enti di carattere nazionale
    o sopranazionale; può siglare con essi accordi di partnership o protocolli d’intesa, in armonia con i
    propri scopi sociali.
    Per mantenere l’autonomia anche nel mercato di riferimento, l’Associazione non promuoverà alcun
    prodotto o azienda, né accetterà sponsorizzazioni, con la sola eccezione di aziende certificate ESG per
    i loro prodotti con tale certificazione.
     
    TITOLO II – ASSOCIATI. PREROGATIVE ED OBBLIGHI.
  2. Associati
    L’iscrizione all’associazione ed il relativo conseguimento della qualità di associato si ottengono con
    l’inderogabile possesso dei seguenti requisiti:
  3. aver raggiunto la maggiore età;
  4. essere cittadini italiani o di altro Stato Membro dell’Unione Europea;
  5. se cittadini di altri Stati extra-comunitari, essere residenti stabilmente in Italia;
  6. godere dei diritti civili e non aver riportato condanne per reati connotati da grave allarme sociale o
    comunque incompatibili con gli scopi dell’Associazione;
  7. essere in possesso della partita IVA propria o della società di appartenenza;
  8. essere rispondente al Profilo Professionale allegato al seguente Statuto sub A;
    Possono essere iscritte all’Associazione anche società di persone e società di capitale, purché i titolari
    e legali rappresentanti delle stesse ed i delegati a rappresentarle nell’Associazione siano in possesso
    dei requisiti di cui al comma precedente.
    Gli associati devono perseguire il proprio costante aggiornamento professionale, nel rispetto degli
    obblighi di formazione permanente sanciti e descritti dal Codice Deontologico.
    In conformità al più ampio rispetto del principio di democraticità che informa l’intera attività associativa,
    l’associato ha il diritto ed il dovere di partecipare alla vita dell’Associazione, portando un contributo
    positivo di proposte nel quadro dei valori e degli scopi fissati dal presente Statuto e dal Codice
    Deontologico.
    L’esercizio dei diritti inerenti la vita associativa spetta solo agli associati che siano in regola con i
    versamenti annuali delle quote associative deliberate dagli organi dirigenti dell’Associazione. 
     
  9. Modalità di adesione
    Al fine di acquisire la qualifica di associato, i soggetti aventi i requisiti di cui all’articolo precedente
    debbono presentare domanda di ammissione alla Presidenza presso la sede centrale
    dell’Associazione, siglata dal legale rappresentante e/o titolare dell’impresa o da un suo procuratore
    delegato a rappresentare l’azienda presso l’Associazione.

La domanda di adesione deve essere redatta sul modulo predisposto dall’Associazione, scaricabile dal
sito ufficiale www.FEDERPARQUET.it, deve essere corredata di tutti i documenti richiesti, deve
indicare il nome del legale rappresentante o di un suo procuratore, delegato a rappresentare l’azienda
presso l’Associazione, e deve contenere un’espressa dichiarazione di piena conoscenza ed
accettazione del presente Statuto, del Codice Deontologico e dei Regolamenti Interni vigenti al
momento della domanda.
La Presidenza vaglia le caratteristiche tecniche e la sussistenza dei requisiti del candidato richiedente,
ammettendone o rifiutandone la domanda di adesione all’Associazione.
L’accettazione della domanda di iscrizione vincola il soggetto aderente all’integrale rispetto di tutti gli
obblighi sanciti dallo Statuto, dal Codice Deontologico, dai Regolamenti Interni anche di futura adozione
e dalla legge.
 

  1. Decorrenza e durata delle iscrizioni. Elenco degli iscritti
    I diritti inerenti all’iscrizione all’Associazione decorrono dalla data di comunicazione al richiedente
    dell’accettazione della domanda di adesione.
    La decorrenza dell’iscrizione si ha dalla data della delibera di ammissione di cui all’articolo precedente,
    con efficacia condizionata al pagamento della quota associativa di cui al successivo articolo 8 ed è
    valida fino al 31 Dicembre di ciascun anno.
    L’adesione si intende tacitamente rinnovata qualora non pervenga all’Associazione la comunicazione di
    recesso dell’Associato, tramite raccomandata A.R., oppure tramite P.E.C..
    È tenuto presso la sede dell’Associazione l’elenco completo degli iscritti, con indicazione delle quote
    rispettivamente versate da ciascuno; l’elenco viene aggiornato periodicamente ed almeno una volta
    l’anno.
     
  2. Perdita della qualità di associato
    La qualità di associato si perde nei seguenti casi, unitamente ad ogni e qualsiasi diritto sul patrimonio
    dell’Associazione:
    – perdita anche di uno solo dei requisiti indicati all’articolo 4;
    – morosità nel pagamento dei contributi associativi;
    – mancata osservanza delle regole inerenti alla formazione permanente;
    – espulsione decretata ai sensi del Codice Deontologico;
    – recesso comunicato ai sensi dell’articolo precedente;
    – scioglimento dell’Associazione.
     
  3. Quota associativa
    L’adesione all’Associazione comporta il pagamento di una quota associativa annuale.
    La quota annuale è stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo entro il 30 (trenta) Ottobre.
    L’Associazione può modificare di anno in anno le quote associative, in funzione anche del generale
    andamento economico e senza in ogni caso alcuno specifico dovere di motivazione della relativa
    delibera.
    In nessun caso l’associato ha diritto alla restituzione delle quote versate.

Nel caso di mancato pagamento della quota sociale, questa viene iscritta a bilancio tra i crediti esigibili
ex art. 633 c.p.c..
La quota associativa è intrasferibile, fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte e salva in ogni
caso la valutazione della persistenza dei requisiti per l’iscrizione all’Associazione.
 
TITOLO II-BIS – SOCI SOSTENITORI

8-bis. Soci Sostenitori
Possono aderire all’Associazione, senza formale iscrizione quali associati e, quindi, quali meri soci
sostenitori in qualità di professionisti, le persone fisiche, le ditte individuali, le società di persone e di
capitali, altre Associazioni ed Enti che condividono i progetti di Federparquet anche ai fini della propria
promozione professionale purchè non siano produttori di articoli legati, annessi o connessi al settore
pavimentazioni.
L’adesione all’Associazione ed il relativo conseguimento della qualità di socio Sostenitore si ottengono
con l’inderogabile possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo primo, punti 1, 2, 3, 4, 5 del
presente statuto.
L’esercizio del diritto di partecipazione spetta solo ai soci sostenitori che siano in regola con i
versamenti annuali del contributo liberale deliberato dagli organi dirigenti dell’Associazione.
8-ter. Modalità di adesione
Al fine di acquisire la qualifica di socio sostenitore, i soggetti aventi i requisiti di cui all’articolo
precedente debbono presentare domanda di adesione alla Presidenza presso la sede centrale
dell’Associazione, siglata dal legale rappresentante e/o titolare dell’impresa o da un suo procuratore
delegato a rappresentare l’azienda presso l’Associazione.
La domanda di adesione deve essere redatta sul modulo predisposto dall’Associazione, scaricabile dal
sito ufficiale www.federparquet.it, deve essere corredata di tutti i documenti richiesti, deve indicare il
nome del legale rappresentante o di un suo procuratore, delegato a rappresentare l’azienda presso
l’Associazione, e deve contenere un’espressa dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione del
presente Statuto, del Codice Deontologico, nei limiti della sua applicabilità ai soci sostenitori, e dei
Regolamenti Interni vigenti al momento della domanda.
Il Presidente valuta le caratteristiche tecniche e la sussistenza dei requisiti del candidato richiedente,
ammettendone o rifiutandone la domanda di adesione.
L’accettazione della domanda di adesione vincola il soggetto aderente all’integrale rispetto di tutti gli
obblighi sanciti dallo Statuto, dal Codice Deontologico, nei limiti della sua applicabilità ai soci
sostenitori, dai Regolamenti Interni anche di futura adozione e della legge.
 
8-quater. Perdita della qualità di socio sostenitore
La qualità di socio sostenitore si perde nei seguenti casi:
– perdita anche di uno solo dei requisiti indicati all’articolo 8-bis;
– morosità nel pagamento del contributo liberale;
– espulsione decretata ai sensi del Codice Deontologico;
– recesso comunicato ai sensi dell’articolo precedente;
– scioglimento dell’Associazione.

8- quinquies. Contributo liberale
L’adesione all’Associazione comporta il pagamento annuale di un contributo liberale.
Il contributo annuale è stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo entro il giorno 30 (trenta) Ottobre.
Se viene modificato, ne viene data comunicazione ai Soci tramite i mezzi in uso.
L’Associazione può modificare di anno in anno il contributo liberale, in funzione anche del generale
andamento economico e senza in ogni caso alcuno specifico dovere di motivazione della relativa
delibera.
In nessun caso il socio sostenitore ha diritto alla restituzione delle quote versate.
Il contributo liberale è in ogni caso intrasferibile ad ogni effetto.
 
TITOLO III – STRUTTURA ORGANIZZATIVA NAZIONALE

  1. Organi nazionali
    Fanno parte dell’organizzazione nazionale i seguenti organi:
    – Il Presidente Nazionale;
    – Il Vicepresidente Nazionale;
    – Il Segretario Generale;
    – Il Consiglio Direttivo;
  • L’Assemblea dei Vicepresidenti Regionali;
  • L’Assemblea dei Segretari Regionali;
    -L’Assemblea dei Consiglieri Regionali Promoter;
    -L’Assemblea Generale degli Associati;
    –Il Tesoriere;
  1. Presidente Nazionale
    Il Presidente Nazionale rimane in carica 5 anni e non può essere rinnovato per più di due mandati
    consecutivi.
    Viene scelto tra i Vicepresidenti regionali ed i membri del Consiglio Direttivo ed eletto a maggioranza e
    con voto palese da questi due gruppi riuniti in apposita in Assemblea, anche in video-conferenza,
    convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale con almeno 60 giorni di preavviso.
    Salve ulteriori funzioni assegnate da altre disposizioni del presente Statuto, del Codice Deontologico e
    dei Regolamenti Interni, il Presidente Nazionale:
    1) presiede gli organi nazionali ed è il legale rappresentante dell’Associazione di fronte a terzi ed in
    giudizio;
    2) valuta le richieste di adesione all’Associazione e decide sull’accoglimento o sul rigetto delle stesse;
    3) ha potere di impulso e vigilanza sul buon andamento dell’Associazione e si occupa e sovrintende
    alla gestione economica della Medesima;

4) assume delibere d’urgenza di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendole alla ratifica dello
stesso nella successiva riunione;
5) può conferire deleghe per il compimento di atti di sua competenza;
6) può attribuire incarichi di coordinamento delle delegazioni e di direzione sindacale ai componenti del
Consiglio Direttivo e/o a soci non dirigenti.
7) definisce, su proposta del Consiglio Direttivo, lo stato giuridico ed economico del personale
dipendente dell’Associazione;
8) esercita il controllo generale sulla gestione e sull’operato dell’Associazione e sulle attività degli enti,
delle strutture e/o delle società promosse dall’Associazione, fatta salva la loro autonomia patrimoniale e
giuridica;
9) informa i soci di quanto è stato deliberato dal Consiglio Direttivo con ogni mezzo ritenuto idoneo;
10) informa periodicamente il Consiglio Direttivo Nazionale sull’andamento complessivo della
Associazione, sulla situazione economico-finanziaria e sullo stato dei servizi della Stessa.
In caso di assenza o impedimento ordinario, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, che ne
esercita le funzioni, le facoltà ed i poteri e ne assume prerogative, compiti, doveri ed obblighi.
Qualora, per dimissioni o per grave impedimento o per inadempienza si renda necessario sostituire il
Presidente nel corso del mandato quinquennale, il Vicepresidente convoca immediatamente il Consiglio
Direttivo per le opportune decisioni.

  1. Vicepresidente Nazionale
    Il VPN dell’Associazione dura in carica 4 (quattro) anni ed è nominato dall’Assemblea dei
    Vicepresidenti regionali tra di essi, a maggioranza e con voto palese, anche in video-conferenza.
    Il VPN è membro di diritto del Consiglio Direttivo.
    Salve ulteriori funzioni assegnate da altre disposizioni del presente Statuto, del Codice Deontologico e
    dei Regolamenti Interni:
    1) coadiuva la Presidenza nel vaglio delle richieste di adesione all’Associazione e nella decisione
    sull’accoglimento o sul rigetto delle stesse;
    2) organizza, gestisce e promuove tutte le attività dell’Associazione su incarico del Presidente e
    sovraintende a tutte le aree e funzioni della stessa con ampia autonomia operativa;
    3) concorre all’elaborazione delle politiche associative e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo
    Nazionale nella rappresentanza politico-sindacale dell’Associazione;
    4) partecipa alle riunioni dei Vicepresidenti regionali;
    5) dirige e coordina il personale dipendente dell’Associazione;
    6) collabora con il Presidente nell’informare periodicamente il Consiglio Direttivo sull’andamento
    complessivo dell’Associazione, sulla situazione economico-finanziaria e sullo stato dei servizi della
    stessa, supportando il Presidente nella relazione da questi svolta in favore del Consiglio Direttivo
    Nazionale;
    7) propone al Presidente Nazionale l’assunzione e la risoluzione del rapporto di lavoro con il personale
    dipendente dell’Associazione;
    Il mandato del VPN può essere revocato dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo.
    Al termine o alla revoca del mandato, il VPN dovrà fornire tutta la documentazione sviluppata nel corso
    della sua attività ai fini della continuità operativa dell’associazione.
  1. Segretario Generale
    Il Segretario Generale viene eletto a maggioranza dall’Assemblea dei segretari Regionali tra di
    essi, a maggioranza e con voto palese, presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente
    Nazionale.
    Rimane in carica per 4 (quattro) anni.
    Coadiuva il Presidente ed il Vicepresidente nello svolgimento delle mansioni ordinarie da essi
    richieste.
  2. Consiglio Direttivo
    Il Consiglio Direttivo è l’organo operativo dell’Associazione ed è composta dal Presidente
    Nazionale, dal Vicepresidente nazionale e da altri 5 membri scelti come segue: 1 rappresentante
    eletto tra i Vicepresidenti delle regioni Lombardia-Valle d’Aosta, Piemonte, Trentino, Friuli; 1
    rappresentante eletto tra i Vicepresidenti delle regioni per Veneto, Liguria, Emilia Romagna,
    Toscana, Umbria; 1 rappresentante eletto tra i Vicepresidenti delle regioni Marche, Abruzzo,
    Molise, Lazio, Campania; 1 rappresentante eletto tra i Vicepresidenti delle regioni Basilicata,
    Puglia, Calabria , Sicilia, Sardegna; 1Promoter eletto dall’assemblea dei Consiglieri Regionali
    Promoter.
    Ogni votazione di rappresentante dei Vicepresidenti avviene a maggioranza di ciascun gruppo e
    con voto palese.
    Ne fa parte di diritto il “Past President”, inteso come presidente del precedente quinquennio,
    ovvero, in sua assenza o indisponibilità, un membro aggiuntivo scelto dal Presidente.
    Il Consiglio Direttivo rimane in carica per 4 (quattro) anni. I Consiglieri possono partecipare e votare alle
    riunioni anche in video-conferenza.
    Non sono ammessi più rappresentanti appartenenti ad un’unica azienda.
    Il Consiglio si riunisce almeno 3 (tre) volte all’anno con una pianificazione di massima approvata entro il
    30 Aprile di ogni anno ed è convocato dal Presidente almeno 30 giorni prima della data della riunione
    mediante invito scritto sul quale devono risultare la data ed il luogo della riunione e l’ordine del giorno
    oggetto di discussione; nel solo caso di nomina del Presidente, il preavviso è pari a 60 giorni.
    In casi di eccezionale urgenza, debitamente motivati nell’avviso, il preavviso può essere ridotto a giorni
    cinque, salve le modalità di inoltro della comunicazione, effettuabile anche in via telematica, secondo le
    stesse modalità previste per la convocazione dell’Assemblea. La partecipazione potrà, in questo caso,
    esser consentita anche tramite servizi di connettività remota, se disponibili. Le decisioni del Direttivo
    convocato d’urgenza saranno ritenute valide solo nel caso sia presente alla seduta il 50% più uno dei
    componenti aventi diritto al voto.
    Un Consigliere non può rilasciare delega. Il Consigliere che non si presenta per due volte consecutive
    senza giustificato motivo decadrà automaticamente dalla carica.
    Il quorum costitutivo per la valida apertura delle adunanze del Consiglio Direttivo è pari alla metà più
    uno dei componenti il Consiglio, se in prima convocazione; in seconda convocazione, le adunanze
    sono validamente aperte quale che sia il numero dei Consiglieri.
    Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice (metà più uno) dei presenti, senza tener conto
    degli astenuti o dei voti non validi, con voto palese.
    Il Consiglio Direttivo può essere convocato su impulso di almeno il 60% dei consiglieri; la convocazione
    dovrà essere inviata a tutti i membri non firmatari a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC nel
    rispetto dei termini di preavviso di cui ai commi precedenti ed indicare l’ordine del giorno da sottoporre
    al Consiglio.

Salve ulteriori funzioni assegnate da altre disposizioni del presente Statuto, del Codice Deontologico e
dei Regolamenti Interni, il Consiglio Direttivo Nazionale:
1) nomina e revoca il Presidente in Assemblea con i Vicepresidenti regionali;
2) convoca l’Assemblea Generale degli Associati, ivi compresa quelle quadriennali per il rinnovo degli
organi;
3) promuove, determina ed attua le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzativa
secondo gli indirizzi operativi dall’Assemblea Generale, dando esecuzione alle delibere adottate dalla
Stessa;
4) ratifica l’approvazione del rendiconto economico dell’Associazione svolto dalla Presidenza;
5) delibera l’entità e l’ammontare delle quote associative annue;
6) approva il Regolamento Elettorale Interno ed ogni sua modifica e/o abrogazione;
7) stringe accordi con altre associazioni italiane o straniere che abbiano finalità e natura analoghe a
FEDERPARQUET e decide sulle richieste di affiliazione o adesione di organizzazioni autonome;
8) nomina i rappresentanti dell’Associazione in istituzioni ed enti;
9) decide in merito alla costituzione, partecipazione, promozione di ogni struttura o strumento
necessario all’attività dell’Associazione;
10) può nominare uno o più tra i Vicepresidenti cui affidare compiti sindacali o di rappresentanza, senza
però alcuna autonomia patrimoniale ed economica.
11) delibera la perdita di qualità di socio, motivandola in conformità all’art. 7 del presente Statuto;
12) controlla la gestione e l’operato dell’Associazione;
13) può proporre all’Assemblea la compravendita di immobili necessari ai fini dell’attività svolta
dall’Associazione;
14) cura l’aggiornamento tecnico, scientifico e professionale degli Associati con ogni mezzo idoneo.

  1. Assemblea Nazionale Vicepresidenti Regionali
    L’Assemblea dei Vicepresidenti Regionali è presieduta e diretta dal Vicepresidente Nazionale.
    Viene convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale almeno una volta all’anno, quando il Consiglio
    Direttivo ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta scritta e motivata presentata da almeno 1/3 degli
    associati di cui all’articolo 4 del presente statuto presso la sede dell’Associazione.
    La convocazione viene effettuata per iscritto e contiene l’indicazione dell’ordine del giorno.
    La convocazione viene inoltrata agli associati a mezzo posta elettronica, almeno 30 giorni solari
    consecutivi prima della data fissata per l’adunanza; nel solo caso di adunanza indetta per il rinnovo del
    Consiglio Direttivo Nazionale, il preavviso deve essere di almeno 60 giorni, salve le modalità di
    trasmissione.
    Nei casi di assoluta urgenza, descritti nell’avviso, la convocazione potrà essere fatta con soli cinque
    giorni solari consecutivi di preavviso, salve le modalità di trasmissione.
    Salve ulteriori funzioni assegnate da altre disposizioni del presente Statuto, del Codice Deontologico e
    dei Regolamenti Interni, all’Assemblea Nazionale Vicepresidenti sono attribuite le competenze
    seguenti:
    L’Assemblea Nazionale Vicepresidenti nomina il Vicepresidente Nazionale, a maggioranza più uno dei
    presenti.
  1. Assemblea Nazionale Segretari Regionali

L’Assemblea Nazionale dei Segretari Regionali, presieduta dal Presidente Nazionale o dal
Vicepresidente Nazionale, viene convocata dal Consiglio Direttivo per la nomina del Segretario
generale, con 30 giorni di preavviso mediante Pec.
Ciascun Segretario Regionale viene eletto nella propria Regione dagli Associati riuniti in assemblea
convocata con 30 giorni di preavviso.

  1. Assemblea Nazionale dei Consiglieri Regionali Promoter

L’assemblea Nazionale dei Consiglieri Regionali Promoter, presieduta dal Presidente Nazionale o
dal Vicepresidente Nazionale, viene convocata dal Consiglio Direttivo per la nomina del Consigliere
Nazionale Promoter, con 30 giorni di preavviso mediante Pec. Il Consigliere eletto siederà nel
Consiglio Direttivo dell’Associazione e parteciperà a tutte le sedute con diritto di voto.
Ciascun Consigliere Regionale Promoter viene eletto nella propria Regione dagli Associati delle
“minoranze etniche” operanti nel territorio italiano.

  1. Assemblea Generale degli Associati
    L’Assemblea Generale degli Associati è presieduta e diretta dal Presidente Nazionale.
    L’Assemblea è composta da tutti gli associati, purché in regola con il pagamento della quota
    associativa, ciascuno con diritto di parola e di voto, nei limiti stabiliti dal Regolamento Elettorale Interno.
    Il Presidente Nazionale può invitare a partecipare alle riunioni dell’Assemblea, senza diritto di voto,
    quanti riterrà utili allo svolgimento della stessa.
    L’Assemblea Generale viene convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale almeno una volta all’anno,
    quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta scritta e motivata presentata da
    almeno 1/3 degli associati di cui all’articolo 4 del presente statuto presso la sede dell’Associazione.
    La convocazione viene effettuata per iscritto e contiene l’indicazione dell’ordine del giorno.
    La convocazione viene inoltrata agli associati a mezzo posta elettronica, almeno 30 giorni solari
    consecutivi prima della data fissata per l’adunanza; nel solo caso di adunanza indetta per il rinnovo del
    Vicepresidente Regionale e del Segretario Regionale Nazionale di ciascuna regione, il preavviso deve
    essere di almeno 60 giorni, via Pec, ai soli Associati della Regione prossima alle elezioni.
    Nei casi di assoluta urgenza, descritti nell’avviso, la convocazione potrà essere fatta con soli cinque
    giorni solari consecutivi di preavviso, salve le modalità di trasmissione.
    Salve ulteriori funzioni assegnate da altre disposizioni del presente Statuto, del Codice Deontologico e
    dei Regolamenti Interni, all’Assemblea Generale sono attribuite le competenze seguenti:
    1) stabilire le linee di strategia politico-sindacale e gli indirizzi dell’Associazione in relazione alle
    esigenze della categoria;
    2) qualora convocata in apposita seduta, approvare o modificare lo Statuto con il voto favorevole del
    51% dei suoi componenti presenti all’assemblea;
    3) qualora convocata in apposita seduta, approvare o modificare il Codice Deontologico con il voto
    favorevole del 51% dei suoi componenti presenti all’assemblea;

4) qualora convocata in apposita seduta, modificare o abrogare i Regolamenti Interni approvati dal
Consiglio Direttivo dettagliatamente indicati nell’ordine del giorno, in numero non superiore ad 1 (uno)
per riunione, con il voto favorevole del 51% dei suoi componenti presenti all’assemblea;
5) deliberare lo scioglimento anticipato dell’Associazione, la nomina dei liquidatori e le modalità di
liquidazione;
6) discutere sulle proposte presentate dal Consiglio Direttivo o dagli associati;
Il quorum costitutivo per la valida apertura delle adunanze è pari alla metà più uno degli associati, se in
prima convocazione; in seconda convocazione, le adunanze sono validamente aperte quale che sia il
numero degli intervenuti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice (metà più uno) dei presenti, senza tener conto
degli astenuti o dei voti non validi. E’ ammessa sia la partecipazione in video-conferenza sia il voto
online durante la medesima.
Ciascun associato di cui all’articolo 4 del presente statuto ha diritto ad un solo voto per testa; in caso di
parità, il voto del Presidente è determinante.
Le votazioni, su richiesta del Presidente o di un socio votante, approvata dalla maggioranza degli
intervenuti, possono avvenire con scrutinio segreto.
Le deliberazioni prese ed approvate dall’Assemblea sono vincolanti per tutti gli associati.
La partecipazione dei convocati può avvenire in presenza oppure in remoto. Gli Associati che
parteciperanno in remoto avranno il supporto di un coordinatore.

  1. Il Tesoriere
    Il Tesoriere ha il compito di custodire le risorse economiche ricevute dall’Associazione attraverso il
    deposito sul Conto Corrente dell’Associazione. Ha la delega per effettuare i pagamenti e le
    movimentazioni approvate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.
  2. Comitato Tecnico Scientifico
    Il Comitato Tecnico Scientifico è l’organismo che coordina le attività di formazione tecnica e
    professionale degli iscritti all’Associazione.
    Il Comitato dura in carica quattro anni ed è retto da un Coordinatore nominato dal Presidente, col quale
    collabora, con apposita delibera. Il Coordinatore dovrà essere un socio di comprovata esperienza.
    Il Coordinatore potrà avvalersi di una struttura costituita da almeno due membri di comprovata
    esperienza e competenza tecnico-professionale a rappresentare i settori di interesse dell’associazione,
    e potrà essere coadiuvato da un Responsabile con il ruolo di segreteria tecnica organizzativa. I membri
    selezionati, che abbiano a priori espresso accettazione per le condizioni generali dell’incarico ed il
    codice deontologico dell’associazione, scelti internamente od esternamente all’associazione saranno
    presentati per la ratifica al Consiglio Direttivo.
    Il Comitato definisce, di concerto con il Consiglio Direttivo e d’intesa col Presidente, i programmi dei
    corsi di formazione e degli eventuali relativi esami finali. Indica la quantità dei crediti formativi
    riconosciuti all’esito positivo di ciascun corso/evento.
    Una volta designati i membri del Comitato, il Consiglio Direttivo provvede alle incombenze necessarie
    per la sottoscrizione con i predetti delle relative lettere di incarico.
    Il Comitato entra in funzione e sarà efficacemente operativo solo una volta che tutti i membri avranno
    sottoscritto la lettera di incarico di cui al comma precedente.

Nel caso in cui, in corso di mandato, uno o più membri del Comitato rinuncino all’incarico, o siano
revocati dall’incarico, o non possano o vogliano proseguire nell’incarico per qualsivoglia ragione, su
proposta di nomina di nuovi membri del Comitato da parte del Coordinatore, si provvede a sottoporre al
Consiglio per la ratifica i nuovi nominativi, ai quali verrà sottoposta una nuova lettera di incarico.
In ogni caso, anche nell’assenza di due membri su tre, il Comitato Tecnico Scientifico assicura e
garantisce la propria continuità operativa con l’unico componente in operatività, fino alla compiuta
integrazione del numero legale.
Fatti salvi gli ulteriori compiti affidatigli con apposita delibera della Presidenza, il Comitato Tecnico
Scientifico, nell’ambito delle attività di contatto diretto da parte degli associati con gli eventuali
consulenti convenzionati per i servizi di informazione ed inquadramento dei problemi (c.d. ticketing),
coordina i gruppi di lavoro tematici.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di vigilare sull’operato di ciascun membro del Comitato Tecnico
Scientifico; in caso di loro inadempimento, è legittimato a sollevare nei loro confronti tutte le
contestazioni e le eccezioni del caso sull’operato degli stessi; d’intesa col Presidente, in conformità alle
condizioni generali di incarico, dispone la revoca dello stesso nei confronti degli inadempienti.
 

  1. Status, incompatibilità e cessazione delle cariche associative
    Non possono ricoprire la carica di membro del Consiglio Direttivo Nazionale, di Presidente e
    Vicepresidente Nazionale, di Segretario Generale e di membro del Comitato Tecnico Scientifico coloro
    che abbiano subito condanne penali passate in giudicato.
    I soggetti di cui al comma precedente non possono inoltre rivestire alcuna delle cariche sopra indicate o
    cariche analoghe o similari, sia a livello nazionale, che regionale, provinciale e/o comunque locale in
    organizzazioni concorrenti con l’Associazione o comunque operanti nel medesimo campo.
    In caso di sopravvenienza della causa di incompatibilità, i soggetti di cui ai commi precedenti decadono
    con effetto immediato dalla carica ricoperta all’interno dell’Associazione.
    Il successivo venir meno delle ragioni di incompatibilità comporta il ripristino automatico nella carica
    ricoperta solo se ciò avvenga entro 30 giorni dal momento in cui sono cessate le condizioni di
    incompatibilità.
    Le dimissioni dalle cariche si intendono irrevocabili ed efficaci dalla data del loro ricevimento e
    comportano la relativa decadenza dalle stesse.
    Alle operazioni di surroga, di reintegro automatico e di sostituzione dei dimissionari si procede ai sensi
    del Regolamento Elettorale Interno.
     

TITOLO IV – STRUTTURA ORGANIZZATIVA TERRITORIALE
 

  1. Delegazioni Regionali
    L’Associazione è costituita da un’unica entità per tutto il territorio nazionale.
    Al fine di promuovere l’attività sindacale di categoria in favore delle imprese associate, essa è
    organizzata in Delegazioni Regionali.
    Le Delegazioni Regionali non costituiscono entità giuridiche autonome e non sono dotate di personalità
    giuridica, né di autonomia patrimoniale.

Le Delegazioni Regionali sono costituite su proposta del Presidente Nazionale, tenuto conto della realtà
associativa del territorio interessato e della presenza in esso di almeno 10 aziende associate.
Le Delegazioni Regionali hanno il compito di promuovere l’attività sindacale degli Associati sui problemi
nazionali e locali di loro pertinenza e di articolare sul territorio di loro competenza le iniziative promosse
dall’Associazione nell’interesse della categoria; contribuiscono all’elaborazione della politica sindacale
dell’Associazione, assicurando la riuscita delle iniziative intraprese e sviluppando ogni utile azione di
confronto con le istituzioni pubbliche e con le forze sociali ed economiche della zona.
Per le finalità di cui al comma precedente gli Associati appartenenti a ciascuna Delegazione Regionale,
di concerto con il Presidente Nazionale ed il Consiglio Direttivo, devono nominare tra di essi, un
Vicepresidente Regionale, un Segretario Regionale e un Consigliere Regionale Promoter al fine del
concreto esercizio dei compiti assegnati alla Delegazione stessa.

 
TITOLO V – NORME FINALI
 

  1. Patrimonio, amministrazione e bilanci
    Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili o immobili e valori che a qualsiasi titolo
    vengono in legittimo possesso della Stessa, nonché dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi
    scopo lecito, sino a che non vengano erogate.
    In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio dovrà essere devoluto obbligatoriamente ad
    altra Associazione senza scopo di lucro, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
    I proventi dell’Associazione sono costituiti dai contributi associativi ordinari, straordinari ed integrativi,
    dalle oblazioni volontarie e da ogni altro introito di lecita provenienza.
     
  2. Esercizio finanziario e rendiconto
    L’esercizio finanziario inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
    Per ciascun anno solare viene compilato il rendiconto finanziario ed economico, che una volta
    approvato sarà pubblicato nel sito web ufficiale dell’Associazione nella parte dedicata agli associati,
    unitamente ad una breve relazione illustrativa.
    Il rendiconto viene presentato al Consiglio Direttivo entro il 31 (trentuno) luglio di ogni anno.
    Gli eventuali utili o avanzi di gestione, i fondi, le riserve o altri capitali non potranno essere distribuiti, né
    direttamente, né indirettamente, durante la vita dell’Associazione, salvo che la devoluzione sia imposta
    dalla legge.
     
  3. Infrazioni commesse dagli Associati
    Gli associati che si rendono colpevoli della violazione del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, del
    Codice Deontologico o comunque responsabili di condotte non conformi alla dignità ed al decoro
    dell’Associazione, sono sottoposti a procedimento disciplinare secondo quanto previsto e disciplinato
    dal Codice Deontologico.
    Il procedimento disciplinare è integralmente regolato dal Codice Deontologico.
     
  4. Sanzioni disciplinari per le infrazioni commesse dagli associati
    All’associato riconosciuto colpevole delle violazioni di cui all’articolo precedente vengono applicate le
    seguenti sanzioni, con le modalità e le conseguenze stabilite dal Codice Deontologico:
    -avvertimento, consistente nel richiamo dell’Associato in ordine alla violazione commessa e nella
    contestuale esortazione a non ricadervi;
    -censura, consistente nella formale dichiarazione di biasimo in ordine alla violazione commessa;
    -sospensione da giorni 30 ad 1 anno;
    -espulsione.
     
  5. Norma transitoria
    Il presente Statuto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua approvazione da parte
    dell’Assemblea Generale degli Associati e si applica integralmente anche ai mandati elettivi interni
    ancora in corso al momento dell’approvazione stessa.
    Al fine di consentire l’adeguamento dell’organizzazione interna dell’Associazione al presente Statuto, le
    cariche elettive attualmente insediate rimarranno comunque operative fino alla naturale scadenza del
    mandato.
     
  6. Rinvio al Codice Civile
    Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile, alle leggi
    vigenti ed alla prassi associativa interna se compatibile con la legge.